Sez. 5, Sentenza n. 10743 del 08/05/2013 (Rv. 626531 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI | Art. 20 del d.P.R. n.131 del 1986 - Natura del negozio - Criteri - Attribuzione di "nome iuris" non corrispondente alla sua realtà effettuale - Ammissibilità - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI
In tema di qualificazione dell'atto privato a fini impositivi, e segnatamente con riguardo all'imposta di registro, l'art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, va interpretato nel senso che deve aversi riguardo agli effetti concreti prodotti dallo stesso, alla sua intrinseca natura, al comportamento delle parti, non essendo nella disponibilità di queste l'identificazione vincolante del negozio mediante l'attribuzione di un "nomen iuris" che non corrisponda alla sua realtà effettuale. (Fattispecie di conferimento di immobile in società neo-costituita, riqualificato come compravendita).
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)