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Sez. 5, Sentenza n. 14900 del 23/11/2001 (Rv. 550576 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI | Natura intrinseca ed effetti degli atti - Collegamento negoziale - Rilevanza - Fattispecie in tema di conferimento di immobile e successiva cessione delle quote alla società conferitaria.
Stato
decisa il 2001-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550576-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI

In tema di interpretazione degli atti ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, la preminenza attribuita dall'art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 alla causa reale ("intrinseca natura" ed "effetti giuridici degli atti") sull'assetto cartolare ("il titolo o la forma apparente") comporta che, in ipotesi di collegamento negoziale, l'intrinseca natura e gli effetti giuridici siano accertati, attesa l'unitarietà della causa, tenendo conto di tutti gli atti collegati (Nell'affermare il principio di cui in massima, la S.C. ha stabilito che, in presenza di un atto di conferimento di immobile in società di persone, con accollo a quest'ultima di mutuo ipotecario gravante sullo stesso, e di un susseguente atto di cessione delle quote del conferente alla società conferitaria, andasse considerata l'unitarietà della causa dei due atti collegati, che l'Amministrazione finanziaria assumeva corrispondente ad un negozio traslativo dell'immobile, ed ha cassato con rinvio la decisione del giudice tributario che aveva avuto riguardo al solo atto di conferimento).

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 50

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)