Sez. 3, Sentenza n. 1776 del 07/05/1975 (Rv. 375432 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - FORMA DEI PROVVEDIMENTI - PROVVEDIMENTI IRREVOCABILI PER AVVENUTA ATTUAZIONE - IMPUGNABILITA - PERSISTENZA - CONDIZIONI - ANNULLAMENTO O RIFORMA DA PARTE DEL GIUDICE DELL'IMPUGNAZIONE - AMMISSIBILITA.*
ESECUZIONE FORZATA - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - FORMA DEI PROVVEDIMENTI - PROVVEDIMENTI IRREVOCABILI PER AVVENUTA ATTUAZIONE - IMPUGNABILITA - PERSISTENZA - CONDIZIONI - ANNULLAMENTO O RIFORMA DA PARTE DEL GIUDICE DELL'IMPUGNAZIONE - AMMISSIBILITA.*
In tema di espropriazione forzata, l'irrevocabilita, da parte del giudice dell'esecuzione, del provvedimento che abbia gia avuto attuazione, sancita dall'art 487 primo comma cod proc civ, non vieta che il provvedimento stesso, ove ancora impugnabile (con opposizione ai sensi dell'art 617 cod proc civ ovvero, ricorrendone i presupposti, con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art 111 della Costituzione), possa essere annullato o riformato da parte del giudice della impugnazione.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)