Sez. 3, Sentenza n. 1733 del 12/04/1978 (Rv. 391145 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - CONVERSIONE - PROVVEDIMENTO - REVOCABILITA E MODIFICABILITA - CONDIZIONI.*
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - CONVERSIONE - PROVVEDIMENTO - REVOCABILITA E MODIFICABILITA - CONDIZIONI.*
Il provvedimento di conversione del pignoramento - pur essendo un atto esecutivo, suscettibile, in quanto tale, di opposizione ex art 617 cod proc civ - e pur sempre revocabile e modificabile dal giudice dell'esecuzione sino a che non abbia avuto esecuzione e sempre che la modifica o la revoca non rechino pregiudizio per i diritti eventualmente gia acquisiti. Pertanto, qualora la conversione gia disposta non sia stata ancora eseguita e non siasi proceduto alla vendita o all'assegnazione, il giudice dell'esecuzione puo, su istanza del debitore, revocare il precedente provvedimento e disporre la conversione del pignoramento con il deposito di una somma di minore ammontare. (V 1776/75, mass n 375432; (V 702/71, mass n 350484).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 495 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)