Sez. 1, Sentenza n. 35854 del 22/10/2025 Cc. (dep. 03/11/2025) Rv. 288840-01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Inammissibilità dichiarata "de plano" al di fuori delle materie elencate dagli artt. 667 e 676 cod. proc. pen. - Opposizione - Riqualificazione in ricorso per cassazione - Necessità - Ragioni.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di procedimento di esecuzione, l'opposizione che l'interessato presenti avverso la declaratoria di inammissibilità dell'istanza pronunciata "de plano" e senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., in una materia non ricompresa tra quelle - elencate dagli artt. 667 e 676 cod. proc. pen. - per le quali è previsto il rito speciale di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., deve essere qualificata come ricorso per cassazione, in applicazione dei principi generali di conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis".
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)