Sez. 1, Sentenza n. 38638 del 11/09/2024 Cc. (dep. 21/10/2024) Rv. 287090-01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - RICORSO PER CASSAZIONE | Istanza dichiarata "de plano" inammissibile per manifesta infondatezza - Opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. - Conversione in ricorso per cassazione - Necessità - Ragioni.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - RICORSO PER CASSAZIONE
Il giudice dell'esecuzione, erroneamente investito dell'opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. avverso la declaratoria di inammissibilità, per manifesta infondatezza, di una istanza, pronunciata "de plano" ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., è tenuto a riqualificare l'atto come ricorso per cassazione ed a trasmetterlo al giudice di legittimità, in applicazione dei principi generali di conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis".
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)