Sez. L, Sentenza n. 11087 del 26/05/2005 (Rv. 582544 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Procedimento disciplinare - Clausola del contratto collettivo recante l'accoglimento delle giustificazioni in assenza dell'adozione tempestiva del provvedimento disciplinare - Stato di malattia del dipendente - Conseguenze.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI
Lo stato di malattia del lavoratore, che non incide sul regime di stabilità del rapporto di lavoro e quindi sull'operatività delle causali di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo del licenziamento, non impedisce l'intimazione del licenziamento ma incide solo, temporaneamente, sulla sua efficacia; di conseguenza lo stesso stato non può considerarsi incidente sull'operatività di una clausola del contratto collettivo che, nel regolare il procedimento disciplinare, preveda che le giustificazioni si riterranno accolte qualora il datore di lavoro non assuma un provvedimento disciplinare entro un certo termine. (Principio affermato dalla S.C. con riferimento all'art. 52 del CCNL per i dipendenti delle aziende esercenti attività di lavanderia industriale e affini).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)