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Sez. L - , Ordinanza n. 24157 del 27/09/2019 (Rv. 655067 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Art. 8, comma 4, del c.c.n.l. industria metalmeccanica privata del 20 gennaio 2008 - Termine per l'irrogazione della sanzione - Decorrenza - Dalla presentazione delle giustificazioni del lavoratore - Mancato esercizio della facoltà da parte del lavoratore - Conseguenze - Inapplicabilità del termine.
Stato
decisa il 2019-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655067-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

In tema di procedimenti disciplinari, l'art. 8, comma 4, del c.c.n.l. industria metalmeccanica privata del 20 gennaio 2008 si interpreta nel senso che il termine finale di sei giorni entro il quale il datore deve irrogare la sanzione trova applicazione solo in caso di presentazione delle giustificazioni, considerato che sia il predetto termine finale che la "fictio" dell'intervenuta accettazione delle giustificazioni sono evidentemente collegate all'esercizio, da parte del lavoratore, della specifica facoltà che l'ordinamento appresta.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 20/01/2008 art. 8 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)