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Sez. 5 - , Sentenza n. 3626 del 07/02/2019 (Rv. 652342 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE | Ritenuta ex art. 26 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Effettuazione a titolo di imposta e non di acconto - Configurabilità - Condizioni - Esenzione del contribuente dall'IRPEG nell'anno di riferimento - Esclusiva rilevanza - Natura soggettiva od oggettiva dell'esenzione - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2019-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652342-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE

In tema di ritenute alla fonte, al fine di stabilire se la ritenuta sugli interessi bancari, di cui all'art. 26 del d.P.R. n. 600 del 1973, sia stata legittimamente effettuata a titolo di imposta - come tale non rimborsabile - e non a titolo di acconto, quel che rileva è soltanto la verifica che, nell'anno nel quale la ritenuta è stata operata, il soggetto contribuente sia stato esente da IRPEG, quale che sia la causa (soggettiva od oggettiva) dell'esenzione stessa.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)