Sez. 5, Sentenza n. 23957 del 23/12/2004 (Rv. 578682 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE | Ritenuta ex art. 26 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Effettuazione a titolo di imposta e non di acconto - Configurabilità - Condizioni - Esenzione del contribuente dall'IRPEG nell'anno di riferimento - Esclusiva rilevanza - Natura soggettiva od oggettiva dell'esenzione - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE
In tema di ritenute alla fonte, al fine di stabilire se la ritenuta sugli interessi bancari, di cui all'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sia stata legittimamente effettuata a titolo di imposta - come tale non rimborsabile - e non a titolo di acconto, quel che rileva è soltanto la verifica che, nell'anno nel quale la ritenuta è stata operata, il soggetto contribuente sia stato esente da IRPEG, quale che sia la causa (soggettiva od oggettiva) dell'esenzione stessa (nella fattispecie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza della commissione tributaria regionale, la quale aveva riconosciuto il diritto al rimborso della ritenuta in esame sulla base della considerazione che la società contribuente era un soggetto esente da IRPEG - ai sensi della legislazione sul Mezzogiorno - non in via permanente, ma temporanea, e che, quindi, la ritenuta doveva ritenersi operata a titolo di acconto).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)