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Sez. 5, Sentenza n. 12320 del 15/06/2016 (Rv. 640083 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Base imponibile - Rendita catastale - Atto di attribuzione della rendita anteriore all'istituzione del tributo - Immediata efficacia in assenza di notifica - Conseguente applicabilità d'interessi e sanzioni - Condizioni.
Stato
decisa il 2016-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640083-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema d'ICI, non può escludersi il pagamento di sanzioni e interessi in relazione all'accertamento di una maggiore obbligazione tributaria, a titolo d'imposta, per immobili la cui iscrizione in catasto, con relativa attribuzione di rendita, sia anteriore all'istituzione del tributo, anche ove tale rendita non risulti notificata precedentemente all'emissione degli avvisi di accertamento e rettifica, essendo inapplicabile in tal caso l'art. 74 della l. n. 342 del 2000, che esclude, in linea generale, sanzioni ed interessi per gli atti attributivi o modificativi di rendita adottati entro il 31 dicembre 1999, e non ancora definitivi a quella data, in quanto il d.lgs. n. 504 del 1992, nell'introdurre l'ICI, ha fissato per i contribuenti, negli art. 5 e 10, l'obbligo di dichiarare gli immobili e di pagare l'imposta calcolandone correttamente l'importo, previo accertamento dei presupposti, e quindi dell'iscrizione in catasto e dell'ammontare dell'eventuale rendita per ciascun cespite, senza alcuna correlazione con un corrispondente obbligo del Comune di procedere alla notifica dei dati catastali.

Riferimenti normativi: Legge 21/11/2000 num. 342 art. 74 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 10 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)