Sez. 5, Sentenza n. 24677 del 23/11/2011 (Rv. 620550 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Base imponibile - Rendita catastale - Atti di attribuzione della rendita anteriori all'entrata in vigore del decreto istitutivo dell'ICI - Immediata efficacia - Conseguenze - Automatica applicazione anche di sanzioni ed interessi - Possibilità.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di ICI, non può escludersi il pagamento di sanzioni e interessi in relazione all'accertamento della debenza di una somma maggiore a titolo di imposta per immobili la cui iscrizione in catasto e relativa attribuzione della rendita sia anteriore all'istituzione del tributo, anche ove tale rendita non risulti notificata precedentemente all'emissione degli avvisi di accertamento e rettifica, poiché in tal caso è inapplicabile l'art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, il quale esclude, in linea generale, sanzioni ed interessi per gli atti attributivi o modificativi di rendita adottati entro il 31 dicembre 1999, e non ancora definitivi a quella data, in quanto il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nell'introdurre l'ICI, ha fissato per i contribuenti, negli art. 5 e 10, l'obbligo di dichiarare gli immobili e di pagare l'imposta calcolandone correttamente l'importo, previo accertamento dei presupposti, e quindi dell'iscrizione in catasto e dell'ammontare dell'eventuale rendita per ciascun cespite, senza alcuna correlazione con un corrispondente obbligo del Comune di procedere alla notifica dei dati catastali.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 10 CORTE COST., Legge 21/11/2000 num. 342 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)