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Sez. U, Sentenza n. 8342 del 23/05/1987 Ud. (dep. 16/07/1987) Rv. 176406 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI - LEGGE SUCCESSIVA PIÙ FAVOREVOLE CONCERNENTE LA DISCIPLINA NORMATIVA EXTRA-PENALE DI RIFERIMENTO PER ATTRIBUIRE LA QUALITÀ DI SOGGETTO ATTIVO DI UN REATO PROPRIO - APPLICAZIONE RETROATTIVA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1987-05-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/176406-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI - LEGGE SUCCESSIVA PIÙ FAVOREVOLE CONCERNENTE LA DISCIPLINA NORMATIVA EXTRA-PENALE DI RIFERIMENTO PER ATTRIBUIRE LA QUALITÀ DI SOGGETTO ATTIVO DI UN REATO PROPRIO - APPLICAZIONE RETROATTIVA - FATTISPECIE.*

Qualora un fatto perda il carattere di illecito penale a seguito di una modifica legislativa intervenuta successivamente che concerna la disciplina normativa extra-penale di riferimento per attribuire la qualità di soggetto attivo di un reato proprio si applica il principio di retroattività della legge più favorevole affermato dall'art. 2 cod. pen. perché per legge incriminatrice deve intendersi il complesso di tutti gli elementi rilevanti ai fini della descrizione del fatto tra cui, nei reati propri è indubbiamente compresa la qualità del soggetto attivo. (nella fattispecie è stata ritenuta non più ravvisabile l'ipotesi del reato di peculato nella condotta di un dipendente di una cassa di risparmio perché è stata esclusa, a seguito di novatio legis, l'attribuibilità allo stesso della qualifica di pubblico ufficiale).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)