Sez. 1, Sentenza n. 10816 del 22/01/1988 Ud. (dep. 08/11/1988) Rv. 179642 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI - DISPOSIZIONE DI LEGGE PIÙ FAVOREVOLE - NOZIONE - ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - AUTONOMIA DELLE DUE FIGURE CRIMINOSE - SUSSISTENZA DI IPOTESI DI DISPOSIZIONE DI LEGGE PIÙ FAVOREVOLE - ESCLUSIONE.*
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI - DISPOSIZIONE DI LEGGE PIÙ FAVOREVOLE - NOZIONE - ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - AUTONOMIA DELLE DUE FIGURE CRIMINOSE - SUSSISTENZA DI IPOTESI DI DISPOSIZIONE DI LEGGE PIÙ FAVOREVOLE - ESCLUSIONE.*
La norma di cui all'art. 2, terzo comma, cod. pen., per la quale, in caso di successione di legge penale, si applica quella le cui Disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile, riguarda soltanto il caso in cui la nuova legge comporti una diversa disciplina di un'ipotesi criminosa completamente realizzata sotto il vigore di altra differente disposizione. Non è riconducibile a tale fenomeno la situazione che si è venuta a determinare in seguito alla entrata in vigore della legge 13 settembre 1982, n. 646 recante Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 23 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965 n. 575, in quanto, l'autonomia ontologica e strutturale fra l'art. 1 di tale legge, che disciplina l'associazione di tipo mafioso, e l'art. 416 cod. pen., comporta la sussistenza di due distinte figure di reato ad ognuna delle quali si rende applicabile la legge penale propria del tempo in cui questi furono commessi. (V mass n 175287; (V mass n 176406; (V mass n 176654; (V mass n 177194; (V mass n 177409; (V mass n 177749; (Conf mass n 177896).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Legge 13/09/1982 num. 646 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)