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Sez. 1 - , Sentenza n. 906 del 09/10/2019 Cc. (dep. 13/01/2020) Rv. 277971 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Concessione - Violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. - Poteri del giudice dell’esecuzione – Revoca del beneficio - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-10-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277971-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

Quando la sospensione condizionale della pena viene concessa oltre i limiti posti dall'art. 164, comma quarto, cod. pen., il giudice dell'esecuzione è tenuto a disporne la revoca ancorché al momento dell'adozione del beneficio per la terza volta solo una delle antecedenti condanne sia già divenuta definitiva e, pertanto, la causa ostativa sia effettivamente intervenuta in un momento successivo. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del giudice dell'esecuzione di rigetto della richiesta di revoca della sospensione condizionale concessa per la terza volta con sentenza emessa prima che le due precedenti condanne divenissero irrevocabili).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 164 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)