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Sez. 1, Sentenza n. 998 del 05/11/2008 Cc. (dep. 13/01/2009) Rv. 242506 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Concessione per la terza volta - Revoca - Poteri del giudice dell'esecuzione.
Stato
decisa il 2008-11-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242506-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

Quando la sospensione condizionale della pena viene concessa oltre i limiti posti dall'art. 164, comma quarto, cod. pen., il giudice dell'esecuzione è tenuto a disporne la revoca ancorché al momento dell'adozione del beneficio per la terza volta solo una delle antecedenti condanne sia già divenuta definitiva e, pertanto, la causa ostativa sia effettivamente intervenuta in un momento successivo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 164 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)