Sez. 4, Sentenza n. 10385 del 23/04/1990 Ud. (dep. 17/07/1990) Rv. 184915 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - IMPUGNAZIONI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ DELL'AMNISTIA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - SUSSISTENZA - VALUTAZIONE - PRINCIPIO DEL "TANTUM DEVOLUTUM, QUANTUM APPELLATUM" - INAPPLICABILITÀ - ESCLUSIONE DI CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - POSSIBILITÀ AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'AMNISTIA.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - IMPUGNAZIONI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ DELL'AMNISTIA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - SUSSISTENZA - VALUTAZIONE - PRINCIPIO DEL "TANTUM DEVOLUTUM, QUANTUM APPELLATUM" - INAPPLICABILITÀ - ESCLUSIONE DI CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - POSSIBILITÀ AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'AMNISTIA.*
Intervenuta, nelle more del giudizio di Cassazione, un'amnistia che preveda l'Estinzione del reato a determinate condizioni - come quella della pena edittale non superiore a quattro anni - la Corte suprema di Cassazione può e deve porsi il problema, sottopostole con i motivi di ricorso, della sussistenza o meno di una o più delle circostanze aggravanti contestate, a prescindere dalla devoluzione del relativo punto al giudice dell'appello. Ciò qualora l'eventuale eliminazione di quella o di quelle aggravanti sia idonea a ricondurre la pena edittale entro i limiti in cui l'amnistia è applicabile. (Conf mass n 180121).*
Riferimenti normativi: DPR 12/04/1990 num. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)