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Sez. 5, Sentenza n. 8255 del 09/04/1986 Ud. (dep. 12/08/1986) Rv. 173570 - 01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - CIRCOSTANZE COMUNI - RISARCIMENTO DEL DANNO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-04-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173570-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - CIRCOSTANZE COMUNI - RISARCIMENTO DEL DANNO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

In tema di emissione di assegni a vuoto la previsione della attenuante speciale per il caso del deposito presso il trattario della somma necessaria prima della presentazione degli assegni, non esclude l'applicabilità dell'attenuante comune della riparazione del danno, nell'ipotesi in cui prima del compimento delle formalità di apertura del dibattimento di primo grado l'imputato abbia provveduto sia al pagamento integrale dei titoli, sia all'effettiva riparazione di ogni altro pregiudizio economico che, salvo prova di maggior danno, è rappresentato dalle spese sopportate dal creditore e dagli interessi dovuti per il ritardato pagamento.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)