Sez. 6, Sentenza n. 10250 del 17/03/1989 Ud. (dep. 12/07/1989) Rv. 181817 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - PECULATO - RESTITUZIONE DELLA SOMMA INDEBITAMENTE TRATTENUTA - MANCATA CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI - DINIEGO DELL'ATTENUANTE - LEGITTIMITÀ.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - PECULATO - RESTITUZIONE DELLA SOMMA INDEBITAMENTE TRATTENUTA - MANCATA CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI - DINIEGO DELL'ATTENUANTE - LEGITTIMITÀ.*
È corretta la motivazione della sentenza con la quale il giudice neghi l'attenuante del risarcimento del danno per avere l'imputato - nella specie, di peculato - restituito la somma indebitamente trattenuta senza integrare la stessa con quanto dovuto a titolo di interessi. Infatti, poiché l'art. 62 n. 6 cod. pen. prevede espressamente la interezza della riparazione del danno, è indubbio che tra i danni rientri anche il mancato godimento del denaro temporaneamente ed illegittimamente trattenuto dall'imputato. (V mass n 173570; (V mass n 169784; (V mass n 168512).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 n. 6, Cod. Pen. art. 314 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)