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Sez. 6, Sentenza n. 10250 del 17/03/1989 Ud. (dep. 12/07/1989) Rv. 181817 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - PECULATO - RESTITUZIONE DELLA SOMMA INDEBITAMENTE TRATTENUTA - MANCATA CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI - DINIEGO DELL'ATTENUANTE - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1989-03-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181817-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - PECULATO - RESTITUZIONE DELLA SOMMA INDEBITAMENTE TRATTENUTA - MANCATA CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI - DINIEGO DELL'ATTENUANTE - LEGITTIMITÀ.*

È corretta la motivazione della sentenza con la quale il giudice neghi l'attenuante del risarcimento del danno per avere l'imputato - nella specie, di peculato - restituito la somma indebitamente trattenuta senza integrare la stessa con quanto dovuto a titolo di interessi. Infatti, poiché l'art. 62 n. 6 cod. pen. prevede espressamente la interezza della riparazione del danno, è indubbio che tra i danni rientri anche il mancato godimento del denaro temporaneamente ed illegittimamente trattenuto dall'imputato. (V mass n 173570; (V mass n 169784; (V mass n 168512).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 n. 6, Cod. Pen. art. 314 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)