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Sez. 5, Sentenza n. 45163 del 02/10/2001 Ud. (dep. 18/12/2001) Rv. 221013 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE | Esercizio di un diritto - Diritto di critica politica - Limiti - Indicazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-10-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221013-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE

In tema di diffamazione, le espressioni utilizzate nell'ambito della c.d. "critica politica" assumono naturalmente connotazioni soggettive ed opinabili, in quanto si confrontano varie concezioni contrapposte per il raggiungimento di fini pubblici. Ne consegue che, in tale contesto, la valutazione dei comportamenti e dei giudizi fortemente critici nei confronti degli avversari politici deve essere compiuta tenendo presente il preminente interesse generale al libero svolgimento della vita democratica. (Nella specie la Corte ha ritenuto che le frasi "comportamenti irresponsabili" e "vecchie logiche" rivolte in un manifesto politico al contrapposto schieramento, fossero espressione del diritto di critica politica da considerarsi non punibile ai sensi dell'art. 51 cod. pen.)

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)