diritto.io

Sez. 5, Ordinanza n. 761 del 08/04/1998 Cc. (dep. 17/09/1998) Rv. 211480 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - COL MEZZO DELLA STAMPA | Competizione politica - Critica - Aspra - Ammissibilità - Ragioni - Limiti - Fattispecie: accusa di tradimento.
Stato
decisa il 1998-04-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211480-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - COL MEZZO DELLA STAMPA

In materia di diffamazione a mezzo della stampa rientra nel diritto di critica di un esponente politico indicare all'opinione pubblica eventi che tra loro possono anche non avere connessione logica. Precludere ad un esponente politico nel vivo di una polemica di prospettare siffatte connessioni significa togliere al dibattito politico ogni aggressività, che viceversa ne costituisce un tratto naturale. Peraltro, i limiti della continenza debbono intendersi superati ogni volta che le espressioni o le frasi usate nella polemica, ancorché giustificata dalla vivezza del dibattito, intaccano la personalità morale della persona destinataria di tali espressioni. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che l'accusa ad un avversario politico, di essersi venduto "per trenta denari", come il Giuda personaggio dei Vangeli costituisce a tutt'oggi un'attribuzione di caratteristiche infamanti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Legge 08/02/1948 num. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)