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Sez. L, Sentenza n. 2058 del 13/03/1996 (Rv. 496317 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - IN GENERE | Testimoniale - Deposizione testimoniale resa da soggetto in precedenza intervenuto in giudizio solo per rendere, quale procuratore della società, l'interrogatorio libero ex art. 420 cod. proc. civ. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1996-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496317-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - IN GENERE

Parte processuale, nei confronti della quale può essere dedotto l'interrogatorio formale o il giuramento, è la persona dalla quale, o nei confronti della quale è stata proposta la domanda o il suo rappresentante processuale nel caso previsto dall'art. 77 cod. proc. civ. oppure, se parte del giudizio è una persona giuridica, la persona fisica che ne abbia la rappresentanza legale. Non è pertanto parte processuale e può quindi deporre come teste chi abbia partecipato al giudizio solo nella qualità di procuratore della società per intervenire, a nome di questa, all'interrogatorio libero previsto dall'art. 420 cod. proc. civ., atteso altresì che il conferimento della relativa procura e la parte avuta nel rendere l'interrogatorio libero non configurano un interesse che potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio del procuratore, rilevante ex art. 246 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 77, Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)