Sez. 2, Sentenza n. 866 del 26/03/1971 (Rv. 350750 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - FORMA - RIPRODUZIONE DEL CONTRATTO IN FORMA DIVERSA DALL'ORIGINARIA - IN GENERE - INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI RIPRODUZIONE - AZIONE ESPERIBILE PER L'ADEMPIMENTO.*
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - FORMA - RIPRODUZIONE DEL CONTRATTO IN FORMA DIVERSA DALL'ORIGINARIA - IN GENERE - INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI RIPRODUZIONE - AZIONE ESPERIBILE PER L'ADEMPIMENTO.*
L'interesse del contraente a che il contratto sia rivestito con una data Forma puo essere, indipendentemente dal comportamento dell'obbligato, soddisfatto, almeno in alcuni casi ed entro certi limiti, da una sentenza di mero accertamento, che, supplendo alla documentazione mancante nello scritto originario, renda operanti quegli effetti che le parti si attendevano dalla riproduzione formale del negozio. (V 386'66, mass n 320764).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2657 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)