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Sez. 2, Sentenza n. 386 del 05/02/1966 (Rv. 320764 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE UN CONTRATTO - DIVERSITA DALL'OBBLIGO DI CONSENTIRE LA RIPRODUZIONE DEL CONTRATTO IN FORMA DIVERSA DALL'ORIGINARIA (DA SCRITTURA PRIVATA IN ATTO PUBBLICO) - AZIONE ESPERIBILE PER L'ADEMPIMENTO DI QUEST'ULTIMO OBBLIGO.*
Stato
decisa il 1966-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320764-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE UN CONTRATTO - DIVERSITA DALL'OBBLIGO DI CONSENTIRE LA RIPRODUZIONE DEL CONTRATTO IN FORMA DIVERSA DALL'ORIGINARIA (DA SCRITTURA PRIVATA IN ATTO PUBBLICO) - AZIONE ESPERIBILE PER L'ADEMPIMENTO DI QUEST'ULTIMO OBBLIGO.*

L'interesse delle parti contraenti alla successiva documentazione del contratto in Forma diversa da quella originaria puo essere contrattualmente tutelato mediante l'imposizione di un Obbligo e l'attribuzione di un corrispondente diritto. La realizzazione giurisdizionale della tutela del detto interesse non puo aver luogo nelle forme previste dall'art.2932 cod.civ. per l'esecuzione in Forma specifica dell'Obbligo di concludere il contratto, ma puo avvenire, indipendentemente dall'adempimento dell'obbligato mediante una sentenza di mero accertamento, la quale, supplendo alla documentazione mancante nel negozio, rende operanti quegli effetti che le parti si attendevano dalla riproduzione di quest'ultimo ed esplica la stessa funzione della sentenza emessa nel procedimento di verificazione di scrittura privata. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)