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Sez. 3, Sentenza n. 1647 del 28/04/1975 (Rv. 375255 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO - FORMULAZIONE SPECIFICA - NECESSITA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1975-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375255-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO - FORMULAZIONE SPECIFICA - NECESSITA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Al fine del disconoscimento della scrittura privata prodotta in giudizio, e necessaria un'impugnazione specifica e chiaramente determinata. Il giudizio espresso al riguardo dal giudice del merito, implicando un apprezzamento di fatto, e insindacabile in Sede di legittimita purche congruamente motivato. (nella specie, il giudice del merito aveva considerato come avvenuto il disconoscimento della firma apposta ad una scrittura privata di fideiussione, avendo il preteso sottoscrittore negato la propria qualita di fideiussore nell'opposizione a decreto ingiuntivo, ed avendo poi il difensore negato l'autenticita della firma nella prima udienza di trattazione. La Corte, confermando la sentenza, ha enunciato il principio di cui sopra). (Conf 1635/72, mass n 358468; 2492/71, mass n 354196).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)