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Sez. 1, Sentenza n. 2942 del 18/10/1971 (Rv. 354196 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTO - SCRITTURA PRIVATA - DISCONOSCIMENTO - IN GENERE - FORMA - SUSSISTENZA DEL DISCONOSCIMENTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354196-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTO - SCRITTURA PRIVATA - DISCONOSCIMENTO - IN GENERE - FORMA - SUSSISTENZA DEL DISCONOSCIMENTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'art 214 cod proc civ, pur non esigendo l'uso di una particolare formula, impone con l'avverbio 'formalmentè che l'intenzione di disconoscere una scrittura sia manifestata con una dichiarazione che si diriga univocamente contro la propria scrittura e la propria sottoscrizione. Valutare a questa stregua la dichiarazione della parte, contro la quale e prodotta una scrittura, e compito del giudice di merito, il cui apprezzamento e insindacabile in Cassazione, ove sia correttamente motivato. (V 1793'69, mass n 340862).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)