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Sez. L, Sentenza n. 3682 del 22/07/1978 (Rv. 393201 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - SUFFICIENZA - DEPOSITO DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE CON COPIA DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1978-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393201-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - SUFFICIENZA - DEPOSITO DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE CON COPIA DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IRRILEVANZA - LIMITI.*

Nel nuovo rito delle controversie di lavoro, la procedibilita dell'appello non postula il deposito del fascicolo dell'appellante, con copia della sentenza impugnata, come previsto per il rito ordinario, ma richiede il solo adempimento del deposito del ricorso nella cancelleria del giudice di secondo grado, ai sensi e nel termine di cui all'art 434 cod proc civ, mentre la produzione degli indicati documenti puo spiegare Rilevanza solo sul piano sostanziale, in Sede di esame del merito dell'impugnazione. (V 3791/76, mass n 382488).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)