Sez. L, Sentenza n. 3791 del 22/10/1976 (Rv. 382488 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - IN GENERE - COSTITUZIONE DELLO APPELLANTE - FORME - MANCATO DEPOSITO DEL FASCICOLO DI PARTE E DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IMPROCEDIBILITA DELL'APPELLO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - IN GENERE - COSTITUZIONE DELLO APPELLANTE - FORME - MANCATO DEPOSITO DEL FASCICOLO DI PARTE E DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IMPROCEDIBILITA DELL'APPELLO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Nel nuovo rito delle controversie di lavoro ed in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, introdotto dalla legge 11 agosto 1973 n 533, la Costituzione dell'appellante richiede il solo deposito del ricorso presso la cancelleria del tribunale (art 434 cod proc civ), e non anche, pertanto, il deposito del fascicolo di parte e della sentenza impugnata. Ne consegue che il mancato deposito di questi ultimi, ancorche necessario in relazione ai motivi del gravame, non comporta l'improcedibilita dell'appello, come invece sancito dall'art 348 cod proc civ per il rito ordinario, ma puo solo determinare il rigetto nel merito dell'impugnazione, per difetto di prova, sempreche i documenti occorrenti al suo accoglimento non siano gia acquisiti attraverso il fascicolo d'ufficio o quello dell'appellato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 436, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)