Sez. L, Sentenza n. 10512 del 09/08/2000 (Rv. 539371 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE | Controversie promosse nei confronti dell'INAIL per il conseguimento di prestazioni assicurative - Ricorso introduttivo indirizzato e notificato al direttore della sede dell'Istituto nel capoluogo della circoscrizione del tribunale di residenza dell'attore - Validità - Condizione - Ricorso notificato all'INAIL, sede provinciale, in persona del suo legale rappresentante "pro tempore" - Validità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE
Nelle controversie promosse nei confronti dell'INAIL per il conseguimento di prestazioni assicurative il ricorso introduttivo deve ritenersi validamente indirizzato e notificato al direttore della sede dell'Istituto nel capoluogo della circoscrizione del tribunale ove si trovi la residenza dell'attore, purché egli sia munito di ampia e generica delega del presidente, secondo le previsioni dell'art. 2 del R.D.L. n. 1033 del 1933 (nel testo sostituito dall'art. 1 del D.L.C.P.S. n. 438 del 1947), idonea a conferirgli il potere di rappresentare l'Istituto medesimo. Ugualmente valido deve ritenersi il ricorso notificato all'INAIL, sede provinciale, in persona del suo legale rappresentante "pro tempore", atteso che con quest'ultima espressione deve intendersi la persona fisica del presidente dell'Istituto (nel caso di mancato rilascio della delega di cui sopra) ovvero il direttore della sede periferica (nella diversa ipotesi di rilascio della stessa), costituendo fatto interno dell'Istituto, al quale l'assicurato rimane del tutto estraneo, l'esercizio diretto della rappresentanza processuale da parte del presidente ovvero la delega di tale rappresentanza ai direttori di sede.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST., Regio Decr. Legge 06/07/1933 num. 1033 art. 2, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/05/1947 num. 438 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)