Sez. L, Sentenza n. 267 del 11/01/1995 (Rv. 489621 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE | Controversie promosse nei confronti dell'INAIL per il conseguimento delle prestazioni assicurative - Ricorso introduttivo indirizzato e notificato al direttore della sede dell'istituto nel capoluogo della circoscrizione ex art. 444 cod. proc. civ. - Validità - Condizione - Ricorso notificato all'INAIL, sede provinciale, in persona del presidente dell'istituto in caso di mancata delega al direttore, o in persona di quest'ultimo già munito di delega - Validità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE
Nelle controversie promosse nei confronti dell'I.N.A.I.L. per il conseguimento di prestazioni assicurative, il ricorso introduttivo deve ritenersi validamente indirizzato e notificato al direttore della sede dell'Istituto nel capoluogo della circoscrizione del tribunale ove si trovi la residenza dell'attore (e quindi il pretore competente ai sensi dell'art. 444 cod. proc. civ.), anche se diversa dalla sede presso cui si è svolta la fase amministrativa, purché sia munito di ampia e generica delega del presidente, secondo le previsioni dell'art. 2 R.D.L. 6 luglio 1933 n. 1033 (nel testo fissato dal D.L.C.P.S. 13 maggio 1947 n. 438), idonea a conferirgli il potere di rappresentare l'istituto medesimo. Ugualmente valido deve ritenersi peraltro il ricorso notificato all'I.N.A.I.L., sede provinciale, in persona del suo legale rappresentante "pro tempore", atteso che con quest'ultima espressione deve intendersi la persona fisica del presidente dell'istituto, nel caso di mancato rilascio della delega di cui sopra, ovvero il direttore della sede periferica nella diversa ipotesi di rilascio della stessa, costituendo fatto interno dell'istituto, al quale l'assicurato rimane del tutto estraneo, l'esercizio diretto della rappresentanza processuale da parte del presidente dell'istituto, ovvero la delega di tale rappresentanza ai direttori di sede.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/05/1947 num. 438, Regio Decr. Legge 06/07/1933 num. 1033 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)