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Sez. 3, Sentenza n. 682 del 14/10/1983 Ud. (dep. 26/01/1984) Rv. 162338 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - DESTINATARI DELLE NORME - COLPA DEL LAVORATORE NELLA DETERMINAZIONE DELL'EVENTO - IRRILEVANZA - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1983-10-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162338-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - DESTINATARI DELLE NORME - COLPA DEL LAVORATORE NELLA DETERMINAZIONE DELL'EVENTO - IRRILEVANZA - CONDIZIONE.*

In caso di infortunio non sono addebitabili, a titolo di colpa, al lavoratore quelle disattenzioni che rientrano nel normale rischio del lavoro e che, se prevenute mediante l'adozione delle prescritte misure antinfortunistiche, sono di regola prive di effetti pregiudizievoli per l'incolumità del prestatore d'opera. (Conf mass n 149912).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)