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Sez. 4, Sentenza n. 7401 del 28/04/1981 Ud. (dep. 23/07/1981) Rv. 149912 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - SUL LAVORO - DESTINATARI DELLE NORME - CONCORSO DEL LAVORATORE NELLA PRODUZIONE DELL'INFORTUNIO - RILEVANZA - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1981-04-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/149912-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - SUL LAVORO - DESTINATARI DELLE NORME - CONCORSO DEL LAVORATORE NELLA PRODUZIONE DELL'INFORTUNIO - RILEVANZA - PRESUPPOSTI.*

Non sono addebitabili, a titolo di colpa, al lavoratore quelle disattenzioni che rientrano nel normale rischio del lavoro e che, se prevenute mediante l'adozione delle prescritte misure antinfortunistiche, sono di regola prive di effetti pregiudizievoli per l'incolumità del prestatore d'opera. Ne consegue che non è configurabile il concorso di colpa del dipendente che per distrazione abbia posto un piede su una lastra di eternit, la quale si sfondava, per cui quegli riportava lesioni gravi, senza che fossero stati predisposti né tavole sopra le orditure né sottopalchi e senza che egli fosse fornito di cinture di sicurezza. (V mass n 133541).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 6, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 382

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)