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Sez. 1, Sentenza n. 774 del 05/02/1985 (Rv. 438974 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIO DEL 1972 - PROCEDIMENTO - REGIME TRANSITORIO - ISTANZA PER FISSAZIONE DI UDIENZA - ESTINZIONE DEL PROCESSO IN CASO DI MANCATA ISTANZA DI FISSAZIONE - ORDINANZA RELATIVA - RECLAMABILITÀ - RINNOVAZIONE DI DOGLIANZA CONTRO L'ATTO DI ACCERTAMENTO DI IMPORTO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438974-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIO DEL 1972 - PROCEDIMENTO - REGIME TRANSITORIO - ISTANZA PER FISSAZIONE DI UDIENZA - ESTINZIONE DEL PROCESSO IN CASO DI MANCATA ISTANZA DI FISSAZIONE - ORDINANZA RELATIVA - RECLAMABILITÀ - RINNOVAZIONE DI DOGLIANZA CONTRO L'ATTO DI ACCERTAMENTO DI IMPORTO - INAMMISSIBILITÀ.*

Avverso l'ordinanza di Estinzione del processo dinanzi alle commissioni tributarie, resa a norma dell'art. 44 terzo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, per non avere il contribuente presentato tempestiva istanza di fissazione davanti alla nuova commissione competente secondo la disciplina introdotta da detto decreto, il contribuente medesimo può insorgere con reclamo, per contestare i presupposti di quella Estinzione, ma non può rinnovare le doglianze contro l'atto di accertamento d'imposta già sollevate con l'originario ricorso, stante la definitività di tale atto in conseguenza della suddetta Estinzione. (Conf 1119/84).*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 44 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)