Sez. 1, Sentenza n. 1385 del 10/02/1987 (Rv. 450852 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA NEL 1972) - PROCEDIMENTO - REGIME TRANSITORIO - ISTANZA PER FISSAZIONE DI UDIENZA - ESTINZIONE DEL PROCESSO IN CASO DI MANCATA ISTANZA DI FISSAZIONE - STATO DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - IRRILEVANZA.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA NEL 1972) - PROCEDIMENTO - REGIME TRANSITORIO - ISTANZA PER FISSAZIONE DI UDIENZA - ESTINZIONE DEL PROCESSO IN CASO DI MANCATA ISTANZA DI FISSAZIONE - STATO DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - IRRILEVANZA.*
In tema di contenzioso tributario, la declaratoria di Estinzione del procedimento pendente al momento dell'insediamento delle nuove commissioni tributarie, che l'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 contempla per la mancata presentazione da parte del contribuente di tempestiva istanza di trattazione, non è preclusa dalla circostanza che il procedimento stesso sia stato in precedenza sospeso (nella specie, fino all'esito di processo penale) e non riassunto dai contendenti, in considerazione del potere di impulso spettante alle commissioni della normativa previgente al citato decreto (potere ostativo ad un'Estinzione per inattività delle parti), né dall'eventuale pregresso verificarsi della cessazione della materia del contendere, tenuto conto che la sanzione contemplata dal predetto art. 44, la quale implica la definitività dell'atto impositivo e l'improponibilità di ogni ulteriore ricorso contro il medesimo, deve essere applicata in via assorbente e preclusiva di ogni esame nel merito. (V 774/85, mass n 438974; (V 3714/84, mass n 435701).*
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 44 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)