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Sez. 3, Sentenza n. 346 del 24/01/1977 (Rv. 383890 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - MOTIVAZIONE SPECIFICA - NECESSITA - ESCLUSIONE - DISSENSO DA TALI CONCLUSIONI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1977-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383890-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - MOTIVAZIONE SPECIFICA - NECESSITA - ESCLUSIONE - DISSENSO DA TALI CONCLUSIONI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*

La consulenza tecnica si risolve in un parere espresso dal consulente, parere che non e vincolante per il giudice del merito, il quale puo, quindi, valutarlo liberalmente ed incensurabilmente. Pertanto, detto giudice puo, da un lato, far proprie le conclusioni del consulente (ed in tal caso non e tenuto neppure ad una particolareggiata motivazione, sempre che abbia tenuto conto delle argomentazioni tecniche relative) e, dall'altro, dandone adeguata motivazione, onde rendere possibile il relativo controllo, discostarsene sia non condividendo in se tali argomentazioni (senza, peraltro, bisogno di una minuta confutazione di ognuna, specie se ne e indicata la scarsa attendibilita), sia traendo il suo convincimento dalla libera valutazione di tutti gli elementi acquisiti. (V 2453/75, mass n 376345; (V 1228/75, mass n 374679).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)