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Sez. L, Sentenza n. 4317 del 20/07/1979 (Rv. 400830 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DEL GIUDICE DAL PARERE DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1979-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400830-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DEL GIUDICE DAL PARERE DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*

Qualora il giudice del merito decida in modo difforme dal parere espresso dal consulente tecnico d'ufficio, deve confutare le ragioni non condivise, enunciando gli elementi d'indagine ed i criteri logico-giuridici dimostranti la erroneita della consulenza tecnica; diversamente incorre nel vizio di motivazione, che puo consistere anche nell'ingiustificato contrasto con nozioni notorie. (V 346/77, mass n 383890; (Conf 3762/78, mass n 393290).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)