Sez. 3, Sentenza n. 1673 del 29/01/2016 (Rv. 638544 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE | Contestazioni al progetto di distribuzione - Decisione con ordinanza resa ai sensi dell'art. 512 c.p.c. - Opponibilità ex art. 617 c.p.c. - Sussistenza - Contestuale non approvazione e declaratoria di esecutività del progetto di distribuzione definitivo - Ininfluenza.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE
In tema di risoluzione delle controversie distributive, qualora il giudice dell'esecuzione abbia deciso con ordinanza ai sensi dell'art. 512 c.p.c. le contestazioni mosse al progetto depositato in cancelleria ai sensi dell'art. 596 c.p.c., l'opposizione avverso questa ordinanza va proposta nelle forme e nei termini dell'art. 617 c.p.c., anche qualora con essa non sia stato approvato e reso esecutivo il progetto di distribuzione definitivo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 596, Cod. Proc. Civ. art. 598, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)