Sez. 3, Sentenza n. 12053 del 29/05/2014 (Rv. 630900 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE | Avvenuta esecuzione del provvedimento adottato del g.e. - Revocabilità o modificabilità - Esclusione - Opposizione agli atti esecutivi - Ammissibilità - Conseguenze in caso di accoglimento dell'opposizione - Inefficacia "ex tunc" del provvedimento opposto.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE
Il provvedimento del giudice dell'esecuzione, una volta eseguito, non è revocabile o modificabile dallo stesso giudice, ai sensi dell'art. 487 cod. proc. civ., ma è impugnabile, con le forme e nei termini di cui all'art. 617 cod. proc. civ., senza che l'avvenuta esecuzione osti all'esame nel merito dei motivi dell'opposizione agli atti esecutivi, la cui fondatezza comporta l'annullamento del provvedimento opposto, ponendo nel nulla retroattivamente gli effetti prodotti in sede esecutiva.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)