Sez. L, Sentenza n. 686 del 02/02/1985 (Rv. 438884 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - POTERE DI IMPUGNATIVA - NASCITA - MOMENTO DETERMINANTE - DEPOSITO DELLA MOTIVAZIONE - NECESSITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - POTERE DI IMPUGNATIVA - NASCITA - MOMENTO DETERMINANTE - DEPOSITO DELLA MOTIVAZIONE - NECESSITÀ.*
Il potere di proporre impugnazione avverso la sentenza emessa dal giudice del lavoro con il rito speciale non sorge con la semplice lettura del dispositivo in udienza - salva l'ipotesi eccezionale prevista dall'art. 433, secondo comma, cod. proc. civ. per il caso di esecuzione iniziata in forza del solo dispositivo della sentenza di primo grado - ma postula che la sentenza medesima sia stata depositata in cancelleria, a norma dell'art. 430 cod. proc. civ., completa di tutti gli elementi costitutivi, in quanto solo con tale adempimento il provvedimento assurge a giuridica esistenza nella sua interezza e può costituire oggetto di censure specifiche e motivate. (Conf 210/83, mass n 425036; (Conf 4461/81, mass n 415169).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 430, Cod. Proc. Civ. art. 433
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)