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Sez. L, Sentenza n. 4464 del 07/07/1981 (Rv. 415169 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONE - CASSAZIONE - IN GENERE - RICORSO - PROPOSIZIONE - TERMINE ANNUALE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1981-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415169-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONE - CASSAZIONE - IN GENERE - RICORSO - PROPOSIZIONE - TERMINE ANNUALE - DECORRENZA.*

Il termine annuale per la proposizione del ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art 327 cod proc civ, decorre, anche nelle controversie soggette al rito del lavoro, dalla data della pubblicazione della sentenza impugnata mediante deposito in cancelleria (art 430 cod proc civ), e non da quella della pronuncia in udienza con lettura del dispositivo, in quanto, all'infuori dell'ipotesi eccezionale prevista dall'art 433 cod proc civ (appello, con riserva dei motivi, per il caso di esecuzione iniziata in forza del solo dispositivo della decisione di primo grado), il potere d'impugnazione postula il suddetto deposito della sentenza, completa in tutti i suoi elementi costitutivi. (V 5480/78, mass n 395252).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 430, Cod. Proc. Civ. art. 433, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)