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Sez. 6, Sentenza n. 335 del 29/01/1998 Cc. (dep. 08/05/1998) Rv. 210495 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Riferimento ai criteri di cui agli artt. 273 ss. c.p.p. - Necessità - Criterio del tempo trascorso dalla commissione del reato - Inclusione - Criteri non previsti dal codice di procedura penale - Esclusione - Fattispecie: in tema di adozione del criterio della personalità dell'imputato sotto il profilo della risocializzazione e dell'emenda.
Stato
decisa il 1998-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210495-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)

Il giudice, nel valutare se, rispetto al soddisfacimento dell'esigenza ravvisata, ogni misura diversa dalla custodia cautelare risulti inadeguata, deve avere riguardo ai criteri stabiliti dagli artt. 273 e seguenti del codice di procedura penale, non trascurando neppure l'importanza del tempo trascorso dalla consumazione del reato (Nella specie, il giudice di merito aveva escluso la sostituibilità della custodia cautelare in carcere con altra misura, motivando con il fatto di non potere esprimere "un giudizio di valore positivo sulla personalità dell'imputato", attesa l'assenza di "dati fattuali sui quali far leva per segnalare la maturazione di finalità di risocializzazione od emenda dal reato", ritenuta, inoltre, "la proporzionalità della misura maggiormente afflittiva rispetto all'irroganda pena". La Corte suprema ha annullato la decisione ritenendo tali fattori estranei al giudizio di che trattasi, in una situazione in cui, peraltro, i reati erano stati commessi tra il 1988 e il 1991 e la misura cautelare, disposta nel 1993, era stata eseguita nel 1996).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)