Sez. 1, Sentenza n. 11518 del 21/01/2005 Cc. (dep. 22/03/2005) Rv. 231070 - 01
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - provvedimenti - ordinanza del giudice - requisiti - motivazione | Tempo trascorso dalla commissione del reato - Rilevanza - Omessa autonoma motivazione - Nullità - Esclusione - Condizioni - Integrabilità da parte del giudice del riesame.
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - provvedimenti - ordinanza del giudice - requisiti - motivazione
In tema di misure cautelari personali, la semplice omissione di un riferimento testuale al tempo trascorso dalla commissione del reato non determina la nullità dell'ordinanza cautelare allorchè risulti l'incidenza complessiva degli elementi di giudizio a carico dell'indagato, atteso che l'inciso relativo al decorso del tempo, introdotto nel testo dell'art. 292, comma secondo lett. c), cod. proc. pen. dall'art. 1 della Legge 8 agosto 1995 n. 332, non ha valenza semantica autonoma ed indipendente dalla disposizione nella quale è inserito, ma ne specifica il contenuto con riferimento alla dimensione indiziaria degli elementi acquisiti ed alla configurazione delle esigenze cautelari, ed è integrabile dal giudice del riesame che può esplicitarne i contenuti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)