Sez. 1, Sentenza n. 15678 del 14/10/1977 Ud. (dep. 16/12/1977) Rv. 137467 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - PENA - REATO CONTINUATO - DIVIETO DI REFORMATIO IN PEJUS E SUA OPERATIVITA IN RELAZIONE ALLA PENA COMPLESSIVA INFLITTA E NON IN RIFERIMENTO AI SINGOLI ELEMENTI CHE LA COMPONGONO - RIDIMENSIONAMENTO DELLA PENA PER LA VIOLAZIONE PIU GRAVE E AUMENTO DELLA MEDESIMA PER LA CONTINUAZIONE - LEGITTIMITA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - PENA - REATO CONTINUATO - DIVIETO DI REFORMATIO IN PEJUS E SUA OPERATIVITA IN RELAZIONE ALLA PENA COMPLESSIVA INFLITTA E NON IN RIFERIMENTO AI SINGOLI ELEMENTI CHE LA COMPONGONO - RIDIMENSIONAMENTO DELLA PENA PER LA VIOLAZIONE PIU GRAVE E AUMENTO DELLA MEDESIMA PER LA CONTINUAZIONE - LEGITTIMITA.*
Il divieto della reformatio in pejus concerne la pena complessiva inflitta, ma non i singoli elementi che la compongono, dovendosi, sia pure nel rispetto dell'anzidetto divieto, riconoscere al giudice di appello il potere di un'autonoma ed unitaria valutazione di tutti i presupposti della pena medesima, la quale deve sempre adeguarsi alla complessiva entita del fatto criminoso. Pertanto, com'e legittimo che il primo giudice, il quale abbia fissato in misura consistente la pena per il reato base, mantenga in piu modesti limiti l'aumento per la continuazione, cosi e legittimo che il giudice di appello, ridimensionata la pena per la violazione piu grave, elevi l'aumento della pena stessa per l'attivita criminosa sussunta nella continuazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)