diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 11711 del 30/03/1990 Ud. (dep. 21/08/1990) Rv. 185150 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - DIVIETO DI REFORMATIO IN PEIUS - REATO CONTINUATO - ACCOGLIMENTO DI APPELLO DELL'IMPUTATO - DIMINUZIONE DELLA PENA - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1990-03-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/185150-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - DIVIETO DI REFORMATIO IN PEIUS - REATO CONTINUATO - ACCOGLIMENTO DI APPELLO DELL'IMPUTATO - DIMINUZIONE DELLA PENA - NOZIONE.*

Ai fini del divieto della reformatio in peius, allorché appellante sia il solo imputato, per pena deve intendersi non soltanto il risultato finale ottenuto dopo aver calcolato gli aumenti e le diminuzioni per effetto della continuazione e del concorso delle circostanze, ma anche tutti i singoli elementi che compongono l'operazione, ivi compresi la pena base e l'aumento a titolo di continuazione. Ne consegue che, qualora venga accolto l'appello dell'imputato relativo a reati unificati per la continuazione, la conseguente obbligatoria diminuzione della pena complessiva comporta che la riduzione dell'entità di uno degli elementi costitutivi del trattamento sanzionatorio non può essere in alcun caso compensata da un aumento della misura di altro elemento. (Conf mass n 177934; (contra mass n 172469; (contra mass n 170933; (contra mass n 169849; (contra mass n 168106; (contra mass n 137467; (contra mass n 133000).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 245 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 245 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)