Sez. 1, Sentenza n. 14194 del 03/10/2002 (Rv. 557756 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - PUBBLICAZIONE (DEPOSITO DELLA) | Procedimento ordinario - Termine - Sussistenza - Esclusione - Art. 430 cod. proc. civ. - Applicabilità in via di analogia - Configurabilità - Esclusione.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - PUBBLICAZIONE (DEPOSITO DELLA)
Per effetto dell'abrogazione dell'art. 120 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, ad opera dell'art. 129 D.Llgs. n. 51 del 1998, non sussiste più un termine procedurale per il deposito della sentenza nel giudizio ordinario, né è in proposito analogicamente applicabile l'art. 430 cod. proc. civ., che (così come già il citato art. 120 disp. att. cod proc. civ.) pone peraltro un termine meramente ordinatorio, la cui inosservanza non determina alcuna ragione di nullità del provvedimento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 277 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 430, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 120, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 120, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 129
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)