Sez. L, Sentenza n. 7000 del 27/11/1986 (Rv. 449084 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DEPOSITO - TERMINI - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE - NULLITÀ DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DEPOSITO - TERMINI - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE - NULLITÀ DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE.*
Nel rito del lavoro, l'inosservanza del termine (ordinatorio) stabilito per il deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 430 cod. proc. civ. (richiamato, per il giudizio d'appello, dall'art. 438 dello stesso codice), non dà luogo a nullità della sentenza stessa, in quanto, mentre questa viene a giuridica esistenza con la lettura del dispositivo, detto termine incide unicamente sul momento in cui può essere proposta l'impugnazione, salva l'ipotesi di appello contro il dispositivo previsto dall'art. 433, secondo comma, cod. proc. civile. (Conf 792/83, mass n 425535).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 430, Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 438
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)