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Sez. 3, Sentenza n. 3537 del 16/10/1976 (Rv. 382288 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE PER IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA AL TERMINE PER LA RIASSUNZIONE EX ART 307 COD PROC CIV.*
Stato
decisa il 1976-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382288-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE PER IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA AL TERMINE PER LA RIASSUNZIONE EX ART 307 COD PROC CIV.*

La sospensione dei termini, di cui alla legge 7 ottobre 1969 n 742, riguarda qualsiasi termine processuale e, pertanto, si applica anche a quello annuale, previsto dall'art 307 cod proc civ per la riassunzione del processo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)