Sez. 2, Sentenza n. 3924 del 23/08/1978 (Rv. 393525 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA AL TERMINE ANNUALE PER LA RIASSUNZIONE DEL PROCESSO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA AL TERMINE ANNUALE PER LA RIASSUNZIONE DEL PROCESSO.*
La sospensione dei termini nel periodo feriale, prevista dall'art 1 della legge 7 ottobre 1969 n 742, riguarda qualsiasi termine processuale, indipendentemente dalla sua scadenza o meno in detto periodo, e, pertanto, opera anche per il termine annuale di riassunzione del processo, di cui all'art 307 cod proc civ. (Conf 3537/76, mass n 382288).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)