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Sez. 2, Sentenza n. 2965 del 29/03/1999 (Rv. 524683 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO | Eccezione di parte - Prima della produzione del documento - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524683-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO

Il disconoscimento di una scrittura privata contenuto nell'atto di appello della parte rimasta contumace in primo grado è ammissibile anche se precedente al deposito della scrittura, quando questa sia stata ritualmente portata a conoscenza dei convenuti in primo grado in quanto il disconoscimento non richiede necessariamente il deposito della scrittura (in motivazione si specifica altresì che gli appellanti avevano ribadito il disconoscimento all'udienza immediatamente successiva al deposito del fascicolo dell'appellato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 215 com. 1 n. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)