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Sez. 1, Sentenza n. 1591 del 06/02/2002 (Rv. 552103 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO | Forma - Idoneità - Valutazione del giudice del merito - Censurabilità in cassazione - Condizioni.
Stato
decisa il 2002-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552103-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO

Ai sensi dell'art. 214 cod. proc. civ., pur non occorrendo, ai fini del disconoscimento di una scrittura privata, alcuna formula sacramentale o speciale, è necessaria un'impugnazione specifica e determinata, da compiersi con atto processuale immediatamente successivo alla produzione in giudizio della scrittura, tale che si possa desumere con certezza la negazione dell'autenticità della scrittura e/o della relativa sottoscrizione. Il convincimento del giudice di merito circa l'idoneità di una determinata deduzione o condotta difensiva ad integrare gli estremi del disconoscimento costituisce peraltro giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)